Quando presentare una pratica edilizia per la ristrutturazione appartamento?
Bisogna innanzitutto definita la tipologia delle opere, in sintesi:
- Opere di manutenzione ordinaria;
- Opere di manutenzione straordinaria;
Nel caso di manutenzione ordinaria, come definita dalla (lettera a), comma 1, articolo 3 del D.P.R. 380/2001 e art. 27 della L.R. 12/2005 della Regione Lombardia) sono quelle che riguardano la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.
Fanno dunque parte dei lavori di manutenzione ordinaria gli interventi come la sostituzione dei pavimenti, la tinteggiatura, l’intonacatura delle pareti, le riparazione degli impianti, la sostituzione dei fili elettrici, caldaie o sanitari, delle tubature dell’acqua o del gas, delle piastrelle in cucina o in bagno. Senza quindi modificare le pareti interne o aperture e/o chiusura di vani porta ecc.
Questa tipologia di opere viene considerate in edilizia libera, quindi non è soggetta a presentazione di istanze al comune, in ogni caso si consiglia una semplice comunicazione al comune.
La manutenzione straordinaria può essere di diversi tipologie:
Manutenzione straordinaria “leggera”
Comprende opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire part degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.( D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis)
Questa tipologia di opere prevede la presentazione al comune di una pratica edilizia CILA (Comunicazione Inizio Attività Libera) asseverata, cioè redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto).
Manutenzione straordinaria “pesante”
La manutenzione straordinaria cosiddetta pesante comprende:
Opere interne ed esterne che riguardino le parti strutturali dell’edificio. (D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
Gli interventi di ampliamento di fabbricati all’interno della sagoma esistente che non determinino volumi funzionalmente autonomi.
Realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga agli strumenti urbanistici (Art. 137, D.P.R. 380/2001)
Realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico (Art. 137, D.P.R. 380/2001).
Consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, qualora riguardi part strutturali dell’edificio.
Questa tipologia di opere prevede la presentazione di una S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inzio Attività) redatta da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto).